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Borsarifiuti.com | Giurisprudenza: Sentenze sui rifiuti 2008

Giurisprudenza | Sentenze sui rifiuti 2009

2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
Sezione realizzata in collaborazione con il sito www.ambientediritto.it
NB. I link alle sentenze riportate in questa sezione rimandano a pagine interne del sito Ambientediritto.it

" border="0"/> RIFIUTI - Regione Campania - Commissario delegato per l’emergenza rifiuti - Art. 5 d.l. n. 263/06 - Riserva di competenze - Estensione - Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche - Limiti. La riserva di competenze in favore del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti vale - come recita la rubrica dell’art. 5 d. l. 263/06 - esclusivamente in tema di “bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche”, tale essendo il significato da attribuire all’espressione “assicurare il ciclo di smaltimento dei rifiuti“, senza che lo stesso possa estendersi a provvedimenti aventi ad oggetto l’affidamento ad una ditta privata del servizio di raccolta dei r. s. u., nell’ambito del territorio comunale. Pres. Guida, Est. Corciulo - C. G. s.p.a. (avv. Lamberti) c. Comune di Castel Volturno (avv. Sasso), Ministero dell’Interno (Avv. Stato) e altri (n.c.).
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez.I - 9 marzo 2009, n. 1319

" border="0"/> RIFIUTI - Realizzazione di una discarica - Denunzia di nuova opera ex art. 1171 c.c. - Tutela del diritto alla salute - Pretesa ad un ambiente salubre - Sfera operativa delle azioni petitorie - Fattispecie: discarica di Chiaiano. E’ inammissibile l’azione petitoria (art. 1171 c.c.) volta all’adozione del divieto di realizzare una discarica, ove la posizione finale sottesa alla domanda dei ricorrenti sia non già il diritto dominicale vantato su immobili siti in prossimità della discarica, sibbene, più in generale, il loro “diritto alla salute”, declinato anche in termini di pretesa a un ambiente salubre, le cui modalità di protezione esulano dalla sfera operativa tipicamente riconnessa alle azioni petitorie (fattispecie relativa alla discarica di Chiaiano). Pres. Giovannini, Est. Di Nezza - B.G. e altri (avv.ti Senatore, Faiello e Bianco) c. Presidenza del Consiglio dei ministri, il Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti per la Regione Campania e altro (Avv. Stato).
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez.I - 6 marzo 2009, n. 2324

" border="0"/> RIFIUTI - Competenza esclusiva dello Stato - Competenza regionale in materia di tutela del’ambiente - Insussistenza. I rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (sentt. n. 10 del 2009; nn. 277 e 62 del 2008) e, conseguentemente, non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell’ambiente (sentenze nn. 10 del 2009, 149 del 2008 e 378 del 2007). Pres. Amirante, Est. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Valle d’Aosta.
CORTE COSTITUZIONALE, 5 marzo 2009, n. 61

" border="0"/> RIFIUTI - Tutela dell’ambiente - Regioni - Livelli di tutela più elevati - Raggiungimento dei fini propri delle competenze regionali.
Le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell’ambiente, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.) livelli di tutela più elevati (vedi sentenze nn. 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008). Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non di tutelare l’ambiente, già salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, al fine della loro esplicazione. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Valle d’Aosta -
CORTE COSTITUZIONALE, 5 marzo 2009, n. 61

" border="0"/> RIFIUTI - Ambiente -“Standard minimi di tutela” - Tutela adeguata e non riducibile.
La dizione, ricorrente nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo la quale, in materia di tutela dell’ambiente, lo Stato stabilisce “standard minimi di tutela” va intesa nel senso che lo Stato assicura una tutela “adeguata e non riducibile” dell’ambiente. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Valle d’Aosta -
CORTE COSTITUZIONALE, 5 marzo 2009, n. 61

" border="0"/> RIFIUTI - Art. 14, cc. 1 e 2 L.r. Valle d’Aosta n. 31/2007 - Questione di legittimità costituzionale - Fondatezza - Materiali inerti da scavo - Nozione di rifiuto.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, cc. 1 e 2 della L.r. Valle d’Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, è fondata. Si tratta di disposizioni che attengono alla stessa definizione di “rifiuto”, riguardanti la materia della tutela ambientale affidata alla competenza esclusiva dello Stato, e che non sono riferibili a nessuna altra competenza propriamente regionale né statutaria né desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Infatti, il comma 1, dell’art. 14 prevede che «i materiali inerti da scavo non costituiscono “rifiuti” e non sono assoggettati alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 152 del 2006», qualora derivanti da materiali «la cui qualità ambientale risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come definito dall’art. 74, comma 2, lettera z) del d.lgs. n. 152 del 2006». La disciplina statale, prevedendo, invece, che tali materie sono “rifiuti”, non consente l’esclusione fissata dal legislatore. Altrettanto è da dire per il comma 2 dell’art. 14, il quale allarga anch’esso il novero dei materiali interti da scavo, restringendo la nozione di “rifiuto” e riducendo conseguentemente la tutela dell’ambiente, con l’aggiungere all’ipotesi del riutilizzo, quella dei materiali inerti provenienti da siti interessati, o già interessati, da bonifiche, ovvero già destinati ad attività di gestione dei rifiuti o soggetti a fenomeni di contaminazione ambientale, purché «risultino non pericolosi, previa apposita caratterizzazione effettuata in conformità alle procedure analitiche di cui all’art. 186, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006». Pres. Amirante, Est. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Valle d’Aosta -
CORTE COSTITUZIONALE, 5 marzo 2009, n. 61

" border="0"/> RIFIUTI - Art. 14, c. 3 L.r. Valle d’Aosta n. 31/2007 - Questione di legittimità costituzionale - Fondatezza - Illegittimità derivata.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, c.3 della L.r. Valle d’Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, è fondata . Tale comma concerne, infatti, l’avvio al riutilizzo dei materiali da scavo non ritenuti rifiuti, ed essendosi ritenute costituzionalmente illegittime le precedenti disposizioni riguardanti la individuazione di detti materiali, e, quindi, la individuazione della nozione di “rifiuto”, va affermata l’illegittimità derivata anche di quest’ultima disposizione. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Valle d’Aosta -
CORTE COSTITUZIONALE, 5 marzo 2009, n. 61

" border="0"/> RIFIUTI - Art. 14, cc. 5 e 6 L.r. Valle d’Aosta n. 31/2007 - Art. 64 L.r. Valle d’Aosta n. 5/2008 - Questione di legittimità costituzionale - Fondatezza - Realizzazione ed esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate - Contrasto con l’art. 186, cc. 2 e 3 d.lgs. n. 152/2006.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, cc.5 e 6 della L.r. Valle d’Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, nella versione di cui all’art. 64 della legge della Regione Valle d’Aosta n. 5 del 2008, è fondata. Infatti le disposizioni, sia del comma 5, che riguarda «l’individuazione delle aree di stoccaggio attrezzate» e la loro ubicazione, sia del comma 6, secondo il quale «la realizzazione e l’esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate» dei materiali inerti da scavo non sono assoggettate alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, pur rientrando nella competenza statutaria della Regione in materia di urbanistica, in quanto si riferiscono alla individuazione, ubicazione, realizzazione ed esercizio delle «aree di stoccaggio attrezzate», sono in contrasto con i commi 2 e 3 dello stesso art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali seguono una nozione più ampia di “rifiuto” ed una disciplina più rigorosa delle «aree di stoccaggio attrezzate», ammettendo “il deposito” dei soli materiali da scavo che abbiano i requisiti di cui al comma 1 dello stesso articolo e per un tempo limitato (secondo i casi: uno o tre anni). Pres. Amirante, Est. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Valle d’Aosta -
CORTE COSTITUZIONALE, 5 marzo 2009, n. 61

" border="0"/> RIFIUTI - Art. 21, L.r. Valle d’Aosta n. 31/2007 - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza - Centri di raccolta - Esclusione dal regime autorizzatorio di cui agli artt. 208 e 216 d.lgs. n. 152/2006 - D.M. 8 aprile 2008 - Direttiva 2008/98/CE.
La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 21 della legge regionale n. 31 del 2007, che concerne le cosiddette «isole ecologiche», non è fondata. I centri comunali, o isole ecologiche disciplinate dalla norma, corrispondono infatti ai “centri di raccolta” menzionati dall’art. 183, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, come novellato dall’art. 20, comma 23, del d.lgs. n. 4 del 2008, per la cui disciplina si rinvia ad un emanando decreto del Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni. Detto decreto è stato emanato l’8 aprile 2008, e prevede, non diversamente dalla disposizione regionale impugnata, che la disciplina di tali centri non è subordinata al regime autorizzatorio, previsto dagli artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti. Dunque, la disciplina dettata dalle disposizioni regionali risponde soltanto ad esigenze di coordinamento regionale e non dispone una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto alla disciplina statale. Detta previsione regionale, inoltre, non è in contrasto con il diritto comunitario. Infatti, la direttiva 2008/98/CE (che ha abrogato e sostituito la direttiva 2006/12/CE) qualifica come “raccolta” il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare ed il deposito preliminare (di tipo temporaneo), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (art. 3, n. 10), distinguendola dalla “messa in riserva” o dal “deposito preliminare” previste dal punto D del I allegato e dal punto R 13 del II allegato di tale nuova direttiva. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Valle d’Aosta -
CORTE COSTITUZIONALE, 5 marzo 2009, n. 61

" border="0"/> RIFIUTI - Lavorazione del marmo - Versamento in mare dei fanghi residui - Sequestro preventivo dell’intera azienda - Ammissibilità - Fattispecie. In materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un'intera azienda ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei Beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la commissione del reato, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l'azienda svolga anche normali attività imprenditoriali (Cass., Sez. III, 7/11/2007-11/02/2008, n. 6444). Nella specie la condotta di versamento in mare dei fanghi residui dalla lavorazione del marmo riguardava - nella prospettiva accusatoria - l’attività dell'intera azienda sicché il sequestro preventivo non poteva essere limitato ad un determinato processo produttivo specificamente interessato dalla condotta abusiva. Nell'immediato l'esigenza preventiva sottesa alla misura cautelare non poteva che afferire all'intera azienda. Pres. Altieri, Est. Amoroso, Ric. Di Pierdomenico.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/02/2009 (Ud. 21/01/2009), Sentenza n. 8082

" border="0"/> RIFIUTI - Ingiunzione di pagamento al Commissario Straordinario Emergenza Rifiuti - Giudizio di ottemperanza - Sospensione - L. n 21/2006 - Fattispecie. L’art. 3 comma 1 del Decreto Legge n. 245 del 2005 convertito dalla Legge n 21 del 2006 non introduce una fattispecie di estinzione in rito del giudizio di ottemperanza introdotto anteriormente alla sua entrata in vigore, ma piuttosto ne impone la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza (CdS. n. 4105/2008). Fattispecie: ingiunzione al Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella regione Campania di pagare al comune di Caivano la somma di Euro 431.912,00 oltre interessi legali come richiesti e spese della procedura monitoria. Pres. VACIRCA - Est. ANASTASI - COMUNE DI CAIVANO (avv. Sartorio) c. COMMISSARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA e la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Avvocatura Generale dello Stato). (Sospende T.A.R. Campania - V Sezione n. 8286 del 25.9.2006).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 23 febbraio 2009, (C.C. 16/12/2008), Decisione n. 1063

" border="0"/> RIFIUTI - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - Art. 238 d.lgs. n. 152/2006 - Disciplina transitoria ex c. 11 - Società d’ambito - Potere di determinare la tariffa prima dell’emanazione del regolamento ministeriale di cui al comma 6 - Insussistenza. La “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” - ai sensi del combinato disposto dei commi 3, 6 e 11 dell’art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152- “è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6”; infatti il Ministro dell’ambiente - cui il cit. comma 6 conferisce tale potere ex art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - “disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa”; conseguentemente, ai sensi del cit. comma 11, “sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”. È pertanto evidente che la disciplina transitoria, espressa dal cit. comma 11, implichi la radicale esclusione della sussistenza, in capo alla società d’ambito, del potere di determinazione della Tariffa, neppure in via provvisoria, prima dell’emanazione del regolamento di cui al cit. comma 6; con l’avvertenza che è del tutto pacifica la natura ordinatoria dei termini di legge per l’emanazione di atti regolamentari. Sicché le società d’ambito, finché non sia stato emanato il predetto regolamento, non hanno il potere di determinazione della Tariffa prevista dal cit. art. 238, ma possono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinate dai diversi comuni interessati. Pres. Virgilio, Est. De Francisco - Assoutenti (avv. Faraci) c. E. s.p.a. - Ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti della Provincia di Enna (avv. Armao) , riunito ad altro ricorso - Riforma T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 52/2008 -
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 febbraio 2009, n. 48

" border="0"/> RIFIUTI - Tariffa di igiene ambientale - Regione Siciliana - O.M. n. 2983/1999 - Fissazione commissariale della tariffa - Società d’ambito - Traslazione sugli utenti - Limiti.
La fissazione commissariale della tariffa di igiene ambientale (O.M. n. 2983/1999) non può essere direttamente traslata, al di fuori del procedimento disciplinato dall’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, dalle società d’ambito ai cittadini. È, infatti, la stessa ordinanza di protezione civile a prevedere che “le amministrazioni competenti … provvederanno alla gestione ordinaria con le proprie disponibilità”; le quali, dunque, non possono che essere quelle conseguenti all’applicazione delle ordinarie norme tariffarie, allorché il servizio sia gestito dalle società d’ambito. Se, in altri termini, il Commissario può fissare extra ordinem le tariffe “per il servizio di gestione dei rifiuti” nei casi di cui all’art. 7, comma 3, O.M. cit., e altresì può adeguare, ai sensi del comma 5, “la tariffa delle discariche comunque in esercizio” (che, però, incide solo mediatamente sul costo del servizio per i privati), l’esegesi rigorosa e restrittiva delle disposizioni straordinarie testé ricordate non consente di affermare che la tariffa commissariale per il servizio di gestione dei rifiuti possa essere autonomamente fatta propria dalle società d’ambito cui sia stata affidata la gestione ordinaria del servizio, né che la tariffa per il conferimento in discarica possa essere del pari traslata sugli utenti per autonoma iniziativa delle stesse società d’ambito. Pres. Virgilio, Est. De Francisco - Assoutenti (avv. Faraci) c. E. s.p.a. - Ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti della Provincia di Enna (avv. Armao) , riunito ad altro ricorso - Riforma T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 52/2008 -
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 febbraio 2009, n. 48

" border="0"/> RIFIUTI - Società d’ambito - Adeguamento della tariffa - Delega di funzioni da parte dei comuni ricompresi nell’A.T.O. - Esclusione.
Va escluso in radice che le società d’ambito - per poter direttamente stabilire la Tariffa dei rifiuti, o per adeguare l’ammontare delle tasse comunali in vigore - possano invocare un’eventuale delega di funzioni da parte dei comuni ricompresi nell’A.T.O., giacché, al di fuori di una chiara previsione legislativa, gli enti pubblici non possono autonomamente disporre delle competenze loro attribuite dalla legge. Pres. Virgilio, Est. De Francisco - Assoutenti (avv. Faraci) c. E. s.p.a. - Ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti della Provincia di Enna (avv. Armao) , riunito ad altro ricorso - Riforma T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 52/2008 -
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 febbraio 2009, n. 48

" border="0"/> RIFIUTI - Tariffa di igiene ambientale - Natura - Prestazione patrimoniale imposta.
la Tariffa di igiene ambientale è riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali imposte, perché ad essa gli amministrati non hanno modo di sottrarsi. Pres. Virgilio, Est. De Francisco - Assoutenti (avv. Faraci) c. E. s.p.a. - Ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti della Provincia di Enna (avv. Armao) , riunito ad altro ricorso - Riforma T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 52/2008 -
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 febbraio 2009, n. 48

" border="0"/> RIFIUTI - Art. 3, c. 2bis D.L. n. 245/2005 - Ordinanze governative di emergenza - Competenza funzionale del TAR Lazio - Provvedimenti delle altre amministrazione adottati a valle - Esclusione. L’inequivoco tenore letterale dell’art. 3, comma 2 bis del D.L. 30 novembre 2005 n. 245, induce a ritenere che la competenza funzionale ivi prevista si riferisca propriamente solo alle ordinanze governative di emergenza ed ai conseguenti provvedimenti delle autorità commissariali, restando esclusi eventuali provvedimenti di altre amministrazioni adottati a valle, a meno che, ma non è questo il caso di specie, tali provvedimenti non siano impugnati unitamente alle ordinanze governative e/o commissariali che ne costituiscano il presupposto. Tale interpretazione è in sintonia con l’eccezionalità della norma in esame, che introduce una particolare deroga alla competenza territoriale prefissata dalla legge per i tribunali amministrativi regionali. Pres. Guida, Est. Dell’Olio - Provincia di Napoli (avv.ti Di Falco e Cosmai) c. Comune di Caivano (avv. Agliata) -
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez.I - 29 gennaio 2009, n. 527

" border="0"/> RIFIUTI - Stato emergenziale nella gestioen dei rifiuti in Campania - Piazzole di stoccaggio delle ecoballe del Comune di Caivano - Provincia di Napoli - Potere-dovere di rimuovere i rifiuti - Inconfigurabilità - D.L. n. 107/2008 - Trasferimento alla Provincia della titolarità degli impianti di selezione e trattamento rifiuti - Siti di stoccaggio provvisorio - Estraneità.
Atteso il permanere dello stato emergenziale nella gestione dei rifiuti in Campania e delle attribuzioni del Commissario Governativo ivi preposto, non può rinvenirsi in capo alla Provincia di Napoli alcun (astratto) potere-dovere di rimuovere i rifiuti (cd. ecoballe)sulle piazzole di stoccaggio del Comune di Caivano, giacché le prerogative afferenti alla titolarità ed alla gestione degli impianti di CDR, e dei relativi siti di stoccaggio provvisorio, devono legittimamente intendersi imputate alla struttura commissariale ed alle ditte affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti. Né influisce sul caso di specie il sopraggiungere del D.L. 17 giugno 2008 n. 107, che all’art. 1, comma 1, così dispone: “Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”. Infatti, la legittimità del provvedimento impugnato in sede giurisdizionale va appurata con riferimento ai presupposti di fatto e di diritto sussistenti all’epoca della sua emanazione, non avendo rilievo le contingenze e le innovazioni normative subentrate successivamente (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 2 aprile 2008 n. 1786). Ad ogni modo, tale novella legislativa si occupa solo degli impianti di smaltimento dei rifiuti, lasciando inalterato il quadro delle competenze relativo alla gestione dei siti di stoccaggio provvisorio, viceversa interessati dall’ordinanza quivi impugnata. Pres. Guida, Est. Dell’Olio - Provincia di Napoli (avv.ti Di Falco e Cosmai) c. Comune di Caivano (avv. Agliata) -
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez.I - 29 gennaio 2009, n. 527

" border="0"/> RIFIUTI - Area adiacente all’impianto CDR del Comune di Caivano - Ecoballe - Siti di interesse nazionale - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006 - Procedura di bonifica - Competenza - Ministero dell’Ambiente.
L’area adiacente all’impianto CDR del Comune di Caivano (ove sono stoccate le cd. ecoballe) rientra nei siti di interesse nazionale di cui all’art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006, la cui procedura di bonifica è attribuita al Ministero dell’Ambiente e non alla Provincia di Napoli. Pres. Guida, Est. Dell’Olio - Provincia di Napoli (avv.ti Di Falco e Cosmai) c. Comune di Caivano (avv. Agliata) -
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez.I - 29 gennaio 2009, n. 527

" border="0"/> RIFIUTI - Art. 239, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 152/2006 - Accertamento del superamento dei valori di attenzione - Individuazione del soggetto gravato - Destinatario dell’ordine di rimozione smaltimento/recupero ex art. 192. L’art. 239, c. 2. lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, da un lato fa salva la disciplina sull’abbandono di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente per quanto riguarda le fasi preliminari dell’accertamento di responsabilità, quella costituiva dell’ordine di provvedere e, infine, il momento esecutivo della vera e propria rimozione. Dall’altro lato, concentra in quest’ultimo segmento procedurale - o meglio subito dopo di esso - una ulteriore fase di accertamento concernente il superamento o meno di alcuni valori di attenzione che, se del caso, potrà dare luogo alla applicazione delle disposizioni in tema di bonifica ambientale ai sensi degli artt. 239 ss. del codice stesso. Per quanto attiene alla individuazione del soggetto che dovrebbe accertare il superamento di tali valori di attenzione, dal tenore della disposizione di cui all’art. 239 sembra corretto ritenere che tale attività debba essere posta a carico di colui che risulta il destinatario, ex art. 192, dell’ordine di rimozione e smaltimento/recupero. Pres. Ravalli, Est. Santini - S. s.r.l. (avv.ti Relleva e Camposano) c. Comune di Taranto (avv. Fischetti) -
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 29 gennaio 2009, n.123

" border="0"/> RIFIUTI - Principio di autosufficienza regionale - Art. 182, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 - Divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale - Rifiuti urbani non pericolosi - Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Alla stregua del principio di autosufficienza stabilito espressamente, ora, dall'art. 182, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ma, già in passato, affermato dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), il divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale è applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi, mentre non può valere né per quelli speciali pericolosi (sentenze n. 12 del 2007, n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 281 del 2000), né per quelli speciali non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001). Per tali tipologie di rifiuti non è possibile preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile «individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l'obiettivo della autosufficienza nello smaltimento» (sentenza n. 335 del 2001). Pres. Flick, Est. Napolitano - Ricorsi riuniti promossi con ordinanze del 21 febbraio 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, e del 24 aprile 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione prima.
CORTE COSTITUZIONALE - 23 gennaio 2009 (ud. 14 gennaio 2009), sentenza n. 10

" border="0"/> RIFIUTI - Trasporto - Regioni ad autonomia ordinaria e speciale - Misure volte ad ostacolare la libera circolazione delle cose tra le regioni - Divieto.
Con riguardo al trasporto dei rifiuti le Regioni, sia ad autonomia ordinaria, sia ad autonomia speciale, non possono adottare misure volte ad ostacolare «in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni» (sentenze n. 64 del 2007; n. 247 del 2006; n. 62 del 2005 e n. 505 del 2002; n. 161 del 2005). Pres. Flick, Est. Napolitano - Ricorsi riuniti promossi con ordinanze del 21 febbraio 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, e del 24 aprile 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione prima.
CORTE COSTITUZIONALE - 23 gennaio 2009 (ud. 14 gennaio 2009), sentenza n. 10

" border="0"/> RIFIUTI - Smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale - Art. 3, c. 1, L.R. Puglia n. 29/2007 - Divieto non assoluto - Illegittimità costituzionale - Contrasto con l’art. 120 Cost.
Anche se l’art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 pone allo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale un divieto non assoluto, ma relativo - in quanto consente lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi extraregionali «a condizione che quelli siti nella regione Puglia siano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali» - non viene meno l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. Tale norma viola l'art. 120 della Costituzione, il quale vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che siano di ostacolo alla libera circolazione delle cose. Pres. Flick, Est. Napolitano - Ricorsi riuniti promossi con ordinanze del 21 febbraio 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, e del 24 aprile 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione prima.
CORTE COSTITUZIONALE - 23 gennaio 2009 (ud. 14 gennaio 2009), sentenza n. 10

" border="0"/> RIFIUTI - Disciplina - Competenza esclusiva statale - Art. 3, c. 1 L.r. Puglia n. 29/2007 - Limite allo smaltimento extraregionale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Contrasto con l’art. 182, c. 3 d.lgs. n. 152/2006 - Legittimità del divieto con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi.
La disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. L’art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 - prevedendo un divieto, legato a limitazioni territoriali, allo smaltimento extraregionale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - viene a porsi in contrasto con quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 182 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che riproduce l’espressione precedentemente contenuta nel comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), che non prevede specifici divieti, pur manifestando favore verso «una rete integrata ed adeguata di impianti» «per permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi». Laddove nella disciplina statale l’utilizzazione dell’impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare, ma ne “permette” anche altre, nella disciplina regionale impugnata costituisce la soluzione obbligata. Tale divieto viene, altresì, a contrastare con lo stesso concetto di «rete integrata di impianti di smaltimento» che presuppone una possibilità di interconnessione tra i vari siti che vengono a costituire il sistema integrato e non ostruzioni determinate da blocchi che impediscano l’accesso ad alcune sue parti. Il divieto è legittimo con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi in quanto è la normativa statale che lo prevede, mentre si pone in contrasto con la Costituzione nella parte in cui una fonte di produzione legislativa regionale lo venga a contemplare nei confronti degli altri tipi di rifiuti di provenienza extraregionale. Pres. Flick, Est. Napolitano - Ricorsi riuniti promossi con ordinanze del 21 febbraio 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, e del 24 aprile 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione prima.
CORTE COSTITUZIONALE - 23 gennaio 2009 (ud. 14 gennaio 2009), sentenza n. 10

" border="0"/> RIFIUTI - TUTELA DELL'AMBIENTE - Gestione rifiuti e gerarchia delle fonti normative - Competenza esclusiva dello Stato (Art. 117 Cost.) - Legge regionale, circolare o altro - Competenza - Esclusione - Art. 51, c. 3, D.Lgs. 22/1997. In materia di autorizzazione per la gestione dei rifiuti, una legislazione regionale e a maggior ragione una circolare o qualsiasi atto amministrativo generale della Regione, non può derogare alla disciplina legislativa dello Stato, giacché lo Stato ai sensi dell'art. 117 Cost. ha competenza esclusiva nella tutela dell' ambiente. Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. Cavalli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 04/11/2008), Sentenza n. 1824

" border="0"/> RIFIUTI - Produttore e detentore - Responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti - Art. 188 d.lgs. n. 152/2006 - Consegna dei rifiuti ad intermediari muniti di autorizzazione - Destinazione finale dei rifiuti - Formulario di identificazione dei rifiuti - Individuazione dell’impianto di destinazione - verifica del possesso delle autorizzazioni in capo al destinatario - Obbligo di diligenza del produttore o detentore. La responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava, ai sensi dell’art. 188 del d.lgs. n. 152/2006, su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento. Anche il produttore e il detentore sono pertanto investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento. Per quanto riguarda più in particolare il produttore o detentore di rifiuti speciali, gli obblighi sono assolti solo qualora siano stati conferiti ad un soggetto autorizzato allo smaltimento e il produttore sia in grado di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato dal destinatario. In caso contrario il produttore e il detentore rispondono del non corretto recupero o smaltimento dei rifiuti (sul punto cfr. Cass. Pen. Sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1767; id. 21 gennaio 2000, n. 4957; id. 27 novembre 2003, n. 7746; id. 1 aprile 2004, n. 21588). Peraltro, a causa dell’estensione della suddetta posizione di garanzia che si fonda sull’esigenza di assicurare un elevato livello di tutela all’ambiente (principio cardine della politica ambientale comunitaria: cfr. l’art. 174, par. 2, del Trattato), la consegna dei rifiuti a degli intermediari muniti di autorizzazione non vale a trasferire su di loro la responsabilità per il corretto smaltimento e non autorizza pertanto il produttore a disinteressarsi della destinazione finale dei rifiuti. Poiché inoltre, i formulari di identificazione dei rifiuti recano l’indicazione dell’impianto di destinazione e del nome e indirizzo del destinatario (cfr. art. 193, coma 1, lett. c ed e del Dlgs. n. 152 del 2006), la verifica ed il controllo del possesso delle necessarie autorizzazioni in capo al destinatario rientra senz’altro tra gli obblighi di diligenza esigibili dal produttore o detentore dei rifiuti. Pres. De Zotti, Est. Mielli - F.S. s.r.l. (avv.ti Calzolari e Guida) c. Comune di Sona (avv.ti Bezzi e Stefana).
T.A.R. VENETO, Sez. III - 14/01/2009, n. 40

" border="0"/> RIFIUTI - Art. 192 c. 3 d.lgs. n. 152/2006 - Ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti - Competenza del sindaco - Criterio cronologico e di specialità sul disposto di cui all’art. 107, c. 5, del d.lgs. n. 267/2000. L’art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, che è norma speciale sopravvenuta rispetto all`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000, attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e quello cronologico sul disposto dell`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000 (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, 25 agosto 2008, n. 4061). Pres. De Zotti, Est. Mielli - F.S. s.r.l. (avv.ti Calzolari e Guida) c. Comune di Sona (avv.ti Bezzi e Stefana).
T.A.R. VENETO, Sez. III - 14 gennaio 2009, n. 40

" border="0"/> RIFIUTI - Rottami ferrosi - Qualificazione di materia prima secondaria - Modifiche legislative - Decreto correttivo n. 4/2008 al d. l.vo n.152/2006. Nell'ambito dei rottami ferrosi, il decreto correttivo n. 4/2008 ha apportato significative modifiche al decreto legislativo n 152 del 2006, eliminando la definizione di "materie prime secondarie per attività siderurgiche e metallurgiche" e riconducendo quindi i rottami nel campo di applicazione dei rifiuti. In particolare la qualificazione di materia prima secondaria, allo stato attuale ed al momento del sequestro, poteva e può essere attribuita solo se il rottame proviene da un centro autorizzato di gestione e trattamento rifiuti e presenta le caratteristiche rispondenti a quelle dettate nei citati decreti ministeriali. Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Lettica.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/01/2009 (Ud. 04/12/2008), Sentenza n. 833

" border="0"/> RIFIUTI - Carta da macero - Impurità superiori alla misura dell' 1% - Costituisce rifiuto - Materia prima secondaria – Esclusione – Fattispecie: decreto di sequestro probatorio e limite del sindacato del giudice - D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1 - Art. 181, comma 12, D.Lv. 152/06. La carta da macero che presenta in modo evidente una rilevante quantità di impurità, superiori alla misura dell' 1% prescritto dalla normativa vigente in materia (ossia il D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1) costituisce non materia prima secondaria ex art. 181, comma 12, D.Lv. 152/06 bensì rifiuto. Nella specie, inoltre, trattasi di censura non consentita in sede di legittimità in materia di misure cautelari reali e di sequestro probatorio, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa [Corte Costituzionale Ord. N. 153 del 04/05/07]. Pres. De Maio Est. Gentile Ric. Scalia.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 12/01/2009 (Ud. 05/11/2008), Sentenza n. 617

" border="0"/> PROCEDURA E VARIE - RIFIUTI - Decreto di sequestro probatorio - Motivazione "per relationem" – Legittimità - Procedimento incidentale di riesame - Artt. 257, 324 cpp. – Fattispecie - Art. 260 D.L.vo 152/06. E’ legittimo, il decreto di sequestro probatorio del PM rinvia - ad integrazione della motivazione sulla sussistenza dell'ipotesi di reato contestato in atti - ai rilievi ed agli accertamenti contenuti nell'informativa redatta dalla PG operante (nella specie, Corpo Forestale Regionale e Provinciale di Udine). Trattasi di motivazione "per relationem" che fa riferimento ad atto conoscibile (l’informativa di p.g.) da parte dell'interessato e di fatto conosciuto integralmente dal ricorrente nel procedimento incidentale di riesame promosso dallo stesso ex artt. 257, 324 cpp; con conseguente ed integrale rispetto del diritto di difesa [conforme Cass. Sez. V Sent. n. 2108 dell' 08/06/2000; Cass. Sez. IV Sent. n. 31080 del 18/09/02; Cass. Sez. VI Sent. n. 28051 del 22/06/04]. Fattispecie: decreto di sequestro probatorio disposto con decreto del PM avente per oggetto 22 containers contenenti 25 tonnellate di carta da macero ciascuno; il tutto in ordine al delitto di cui all'art. 260 D.L.vo 152/06. Pres. De Maio Est. Gentile Ric. Scalia.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 12/01/2009 (Ud. 05/11/2008), Sentenza n. 617


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