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La Commissione procede contro l'Italia per mancato rispetto della legislazione sull'ambiente


05 June 2008

La Commissione europea procede contro l'Italia in relazione a tre casi di violazione della legislazione UE sull'ambiente. Nel primo caso lo Stato membro non si è pienamente conformato a una sentenza della Corte di giustizia che ha condannato l'Italia per non aver effettuato la valutazione di dell'impatto ambientale di un nuovo inceneritore di rifiuti. Ai sensi dell'articolo 228 del trattato, la Commissione ha quindi inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora; in caso di inadempienza lo Stato membro potrebbe incorrere in un'ammenda. Negli altri due casi la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato ai sensi dell'articolo 226 del trattato in relazione a un progetto di prelievo dell'acqua di un fiume che danneggia un sito faunistico protetto e all'inadempienza di un'amministrazione locale che non ha verificato la necessità di eseguire una valutazione strategica dell'impatto ambientale di un nuovo piano regolatore.

Il commissario UE per l'ambiente Stavros Dimas ha dichiarato in proposito: "Realizzare una valutazione dell'impatto ambientale di nuovi piani e progetti e consultare l'opinione pubblica prima dell'adozione di una decisione definitiva sono elementi essenziali di una buona governance. Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno iscritto queste procedure nel diritto comunitario e tutti gli Stati membri sono tenuti a rispettarle. Auspico che l'Italia intervenga tempestivamente per arrestare i danni arrecati al sito faunistico del Basso Trebbia".

Procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 228 in relazione alla valutazione dell'impatto ambientale di un inceneritore di rifiuti

Il caso riguarda la mancata esecuzione da parte dell'Italia di una valutazione dell'impatto ambientale in relazione a un nuovo inceneritore di rifiuti a Massafra, nella regione Puglia, in violazione della pertinente direttiva comunitaria[1]. La direttiva in parola impone agli Stati membri di effettuare una valutazione di impatto ambientale di taluni tipi di progetti di sviluppo che potrebbero avere un significativo impatto sull'ambiente, prima di autorizzarne la realizzazione. Non solo: gli Stati membri devono consultare l'opinione pubblica in proposito e tenere conto dei risultati della consultazione prima di adottare una decisione definitiva.

Nell'ambito di una causa promossa dalla Commissione, nel novembre 2006 la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per il caso relativo all'inceneritore di Massafra e un'altra violazione della direttiva sull'impatto ambientale. Nel frattempo è stata avviata una valutazione dell'impatto a posteriori dell'inceneritore che, tuttavia, non garantisce un'efficace consultazione dell'opinione pubblica, come richiesto dalla direttiva. La Commissione ha deciso pertanto di inviare all'Italia una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 228 del trattato, che si applica quando uno Stato membro non ha dato piena esecuzione a una sentenza della Corte europea di giustizia. L'articolo attribuisce alla Commissione il potere, dopo l'emanazione di due avvertimenti, di deferire lo Stato membro alla Corte una seconda volta e di chiedere che vengano inflitte ammende.

Parere motivato relativo a un progetto di prelievo idrico in un sito ambientale

La Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato relativo a un progetto di prelievo dell'acqua dal fiume Trebbia nella regione Emilia Romagna, che sta arrecando danni a un prezioso habitat faunistico inserito nella rete UE di siti protetti "Natura 2000". Il sito del "Basso Trebbia" è designato sia come sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva UE sugli habitat[2] sia come zona di protezione speciale ai sensi della direttiva UE sulla protezione degli uccelli selvatici[3].

Le autorità italiane hanno effettuato una valutazione in situ degli effetti del progetto di prelievo idrico, giungendo alla conclusione che per evitare danni era necessario garantire un deflusso minimo vitale di acqua nel fiume. Tuttavia l'autorizzazione concessa al progetto stabilisce che tale deflusso minimo vitale sia rispettato a partire dal 2009 ma che, fino a tale data, possa essere garantita solo una parte di esso. Il ridotto deflusso di acqua danneggia il valore ecologico del sito e costituisce quindi una violazione della direttiva habitat. L'invio del parere motivato ai sensi dell'articolo 226 significa che la Commissione potrebbe adire la Corte di giustizia qualora l'Italia non risolva il problema in tempi brevi.

Parere motivato in relazione a un piano regolatore

La Commissione ha inviato inoltre all'Italia un parere motivato in merito all'inadempienza di un'amministrazione locale che non ha accertato la necessità di eseguire una valutazione strategica dell'impatto ambientale prima di approvare un nuovo piano regolatore.

Si tratta di una violazione della direttiva UE sulla valutazione dell'impatto ambientale[4], che ha l'obiettivo di garantire che le conseguenze sul piano ambientale di determinati piani e programmi siano individuate e valutate prima dell'adozione degli stessi. La direttiva prevede che per determinati piani, compresi quelli che stabiliscono l'uso di aree poco estese a livello locale, gli Stati membri devono accertare se una valutazione dell'impatto sia o no necessaria effettuando uno "screening" basato su una serie di criteri elencati nell'allegato II della direttiva.

Nel caso del piano regolatore adottato per il comune di Staranzano, in provincia di Gorizia, la decisione delle autorità competenti di non effettuare un'analisi dell'impatto ambientale non era fondata su criteri corretti. L'invio di un parere motivato ai sensi dell'articolo 226 significa che la Commissione potrebbe adire la Corte di giustizia qualora l'Italia non risolva il problema in tempi brevi.

La procedura di infrazione

L'articolo 226 conferisce alla Commissione il potere di agire nei confronti degli Stati membri che non adempiono ai loro obblighi.

Se ritiene che vi sia stata una violazione del diritto comunitario tale da giustificare l'avvio della procedura di infrazione, la Commissione invia allo Stato membro interessato una lettera di messa in mora, invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro un termine ben preciso, di norma due mesi.

Alla luce della risposta dello Stato membro, o in assenza di risposta, la Commissione può decidere di formulare un "parere motivato" (secondo e ultimo avvertimento scritto), nel quale espone chiaramente e in via definitiva i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario e invita lo Stato membro a adempiere entro un termine ben preciso, in genere di due mesi.

Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia ritiene che il trattato sia stato violato, lo Stato membro autore della violazione è tenuto a adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte.

L'articolo 228 del trattato riconosce alla Commissione il potere di agire contro uno Stato membro che non si conforma ad una sentenza della Corte di giustizia europea e le consente altresì di chiedere alla Corte di infliggere a tale Stato membro una penalità.

Le ultime statistiche generali sulle infrazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/environment/law/index.htm

[1] Direttiva 85/337 e successive modifiche.
[2] Direttiva 92/43/CEE.
[3] Direttiva 79/409/CEE.
[4] Direttiva 2001/42/CE[b]

Url : http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/883&format;=HTML&aged;=0&language;=IT
Fonte: europa.eu

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