Nuove puntualizzazioni in materia di rifiuti dall�Unione Europea. Con la Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, messa a punto da Parlamento e Consiglio europeo, Bruxelles ha fornito ulteriori chiarimenti agli stati membri, che devono cos� conformarsi a un sistema di gestione e riciclaggio integrato, basato su regole condivise.
La Direttiva mette in primo luogo a disposizione la definizione di rifiuto, inteso come la sostanza o l�oggetto di cui il detentore vuole disfarsi, non prevedendo una riutilizzazione diretta. Sono quindi espressamente esclusi dalla normativa comunitaria i materiali derivati da demolizioni, cos� come le rocce e le terre ottenute dai procedimenti di scavo.
Questa tipologia di materiali non pu� quindi essere classificata come rifiuto, posizione che � gi� costata al�Italia una condanna per la violazione della Direttiva 74/442/CE, confermata dalla sentenza C 194/2005 della Corte di Giustizia Europea. (Leggi tutto)
L�Unione Europea esclude dall�ambito di applicazione della nuova normativa sui rifiuti i terreni, comprendendo anche i suoli contaminati e gli edifici collegati permanentemente al terreno. Non sono contemplati tra i rifiuti neanche i materiali naturali escavati durante il corso delle attivit� di costruzione se � certo il loro riutilizzo.
Restano fuori dalla Direttiva anche i materiali di risulta derivanti da prospezione, trattamento e ammasso di risorse minerali. Cos� come quelli generati dallo sfruttamento delle cave o dalle attivit� delle industrie estrattive.
In questi casi non si parler� di rifiuti, ma di sottoprodotti. A patto che sia certo il loro riutilizzo, che le sostanze possano essere usate direttamente, senza ulteriori trattamenti, e che siano soddisfatti tutti i requisiti per la protezione della salute e dell�ambiente.
La Direttiva comunitaria tratta anche il caso dei rifiuti che cessano di essere tali se comunemente usati per scopi specifici. In questo caso il legislatore europeo richiede l�esistenza di una domanda di mercato per questo tipo di materiali, cos� come il rispetto della normativa vigente e dei valori limite per la presenza di sostanze inquinanti.
Nel caso in cui l�Unione Europea non fissi linee guida a riguardo gli Stati membri possono decidere autonomamente, nel rispetto delle leggi esistenti.
Normativa sull'argomento
Direttiva CEE 19/11/2008 n. 2008/98/CE
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
(Gazzetta Europea 22/11/2008 n. L 312)
Sentenza 18/12/2007 n. C‑194/05
Corte di Giustizia europea - Inadempimento di uno Stato � Ambiente � Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE � Nozione di �rifiuti� � Terre e rocce da scavo destinate ad essere riutilizzate
Direttiva 16/06/1975 n. 75/442/CEE
Rifiuti.
(Gazzetta Europea 25/05/1975 n. L194)
Url : http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?idDoc=13399&idCat;=15
Fonte: Edilportale
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