Segnaliamo iun interessante articolo del Dott. Carmine Mangone in materia di prelievo fiscale (Tariffa rifiuti) per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, pubblicato sul sito ambientenergia.info:
TaRSU, tariffa rifiuti e le ormai solite incertezze
1 - La tariffa d’igiene ambientale
Commento all’art. 238 del TUA
ART. 238 (tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)
1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 3. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.
3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Le Autorità d’ambito approvano e presentano all’Autorità di cui all’articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l’integrale copertura dei costi.
6. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l’assenza di oneri per le autorità interessate.
7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.
8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
9. L’eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell’organizzazione del servizio.
10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le Disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate.
L’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152(il TUA, Testo Unico sull’Ambiente, detto anche Codice dell’Ambiente),ha istituito la “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” abrogando la TaRSU e l’analogo strumento tariffario introdotto dall’art. 49 del c.d. Decreto Ronchi (D.Lgs. n. 22/97). Tuttavia i provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 22/97 continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dal TUA (art. 264, comma 1, lett. i).
Il presupposto della tariffa rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di “locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani” (art. 238, comma 1).
La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di raccolta, recupero, smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché per la copertura dei costi di gestione delle discariche indicati dall’art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (art. 238, comma 1).
La nuova tariffa rifiuti va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione sia allo specifico utilizzo dei locali, sia alla tipologia dell’attività produttiva che vi si svolge, nonché tenendo conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali (art. 238, comma 2). La commisurazione avviene sulla base di parametrideterminati con apposito regolamento attuativo dal Ministero dell’Ambiente entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 238, comma 6). Nel computo del fabbisogno tariffario si possono includere, facoltativamente, anche alcuni costi accessori, come ad esempio le spese di spazzamento delle strade; ma le relative voci di spesa vanno debitamente illustrate nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio (art. 238, comma 3).
La nuova tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di gestione dei servizi RSU e ha la medesima struttura binomia della tariffa Ronchi. È composta infatti da una quota determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio – relativi in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti – e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione (art. 238, comma 4).
Vista la sua natura di corrispettivo, alla tariffa va applicata l’IVA nell’aliquota del 10%. Si ricorda inoltre che il tributo provinciale istituito dall’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 è abrogato (art. 264, comma 1, lett. n), mentre non è più applicabile in regime tariffario l’addizionale ex ECA. Per assicurare maggiore certezza nell’esazione del prelievo, viene disposto che la riscossione, volontaria e coattiva, possa avvenire tramite ruolo – secondo le disposizioni del D.P.R. n. 602/1973 – mediante convenzione con l’Agenzia delle Entrate (art. 238, comma 12).
La tariffa rifiuti viene determinata, entro tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento attuativo di cui sopra, non più dalle amministrazioni comunali, bensì dalle Autorità d’ambito previste dall’art. 201 del TUA – mentre è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata (art. 238, comma 3).
L’Autorità d’ambito è “una struttura dotata di personalità giuridica” – quindi non siamo in presenza di un nuovo soggetto di diritto pubblico – costituita in ciascun ambito territoriale ottimale (ATO) e alla quale comuni e province partecipano obbligatoriamente, trasferendo ad essa l’esercizio delle proprie competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
Le Autorità d’ambito approvano e trasmettono all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (di cui all’art. 207 del TUA) il piano finanziario e la relazione di accompagnamento redatti dal soggetto affidatario del servizio di gestione, assicurando altresì, entro quattro anni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo, l’integrale copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani (art. 238, comma 5). Il piano finanziario è il documento economico di base sui costi del settore e sul loro andamento, dal quale si parte per la determinazione della tariffa; si compone di fogli analitici dei costi di servizio e di una relazione descrittiva.
Nella determinazione della tariffa «possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali»; in tal caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire la totale copertura finanziaria dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni applicate (art. 238, comma 7). Inoltre, nel computo dell’onere tariffario per le attività economiche, è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati agli urbani (RUA) che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante un’apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua il recupero stesso (art. 238, comma 10).
Sino all’emanazione del regolamento attuativo e al compimento degli adempimenti necessari per l’applicazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti (Art. 238, comma 11), ossia i regolamenti comunali in materia di TaRSU o tariffa Ronchi e, nei comuni dove è vigente quest’ultima, il metodo normalizzato dettato dal D.P.R. n. 158/1999.
Il D.P.R. n. 158/99 (Art. 11) prevedeva un regime durante il quale gli enti locali erano tenuti a raggiungere la totale copertura dei costi del servizio mediante la tariffa entro la fine di una “fase di transizione”, la cui durata massima è stata più volte prorogata. Il regime transitorio si è chiuso però definitivamente il 31 dicembre 2007, quindi tutti i Comuni avrebbero dovuto effettuare il passaggio a Tia se non fosse intervenuta la Finanziaria 2008 a bloccare il regime di prelievo RSU per tale anno. Nulla invece è previsto tuttora per l'anno 2009, con la conseguenza che tale vuoto normativo comporterebbe il passaggio obbligatorio alla Tia.
2 – TaRSU, tariffa e restrizioni all’autonomia impositiva dei Comuni
L’art. 77-bis, comma 30, della legge 6 agosto 2008, n. 138, che ha convertito il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, ha stabilito che:
30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se
precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
Il disposto della norma di cui sopra è chiaro. I comuni, in materia di entrate locali, conservano la loro autonomia regolamentare e finanziaria solo per deliberare modifiche alle aliquote Tarsu, naturalmente entro gli ambiti delle leggi dello Stato.
Tuttavia, la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la regione Campania, nel testo del parere n. 18/2008 (adunanza del 16 ottobre 2008), con cui ha fatto chiarezza sulla portata delle disposizioni recate dall’art. 77-bis, comma 30, del DL n. 112/2008, ha ammesso che anche la tariffa d'igiene ambientale, al pari della TaRSU, può essere modificata dai comuni in deroga al blocco deciso nella manovra estiva. Le due entrate, infatti, secondo la Corte, sono del tutto similari, dato che: «la nuova entrata comunale, introdotta al fine di recepire le direttive comunitarie emanate in materia, conserva del tributo i principali tratti caratteristici, vale a dire l’identità di presupposti e di soggetti passivi e la coattività del prelievo».
Se poi a ciò si aggiunge l’incerta natura giuridica della Tia, se cioè si volesse considerarla a tutti gli effetti un corrispettivo, quindi un’entrata extratributaria di natura patrimoniale, si dovrebbe automaticamente escluderla dall’ambito del divieto, in considerazione del fatto che lo stesso concerne le sole entrate di natura tributaria!
3 - Una nuova tariffa per i rifiuti assimilati agli urbani
L’art. 2, comma 26, del recente D.Lgs. n. 4/2008, introduce una seconda tipologia di entrata tariffaria, che andrebbe ad affiancarsi alla Tia prevista dal D.Lgs. n. 152/2006. Il suddetto comma recita:
26. All’articolo 195 [del D.Lgs. n. 152/2006] sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2, la lettera e), è sostituita dalla seguente: [spetta allo Stato] «e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall’amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall’amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l’avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani.»(omissis).
La norma in questione prescrive quindi che tutti i comuni, entro un anno dall’emanazione del D.Lgs. correttivo, debbano applicare una tariffazione ad hoc alla generalità dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (RAU) conferiti dalle utenze non domestiche. Il che presuppone una chiara prescrizione nel senso dell'abbandono della TaRSU, che sembra però ancora “tollerata”, a regime, nei confronti delle utenze domestiche. Ad una prima lettura, la formulazione della norma, prevedendo una tariffazione per le sole quantità di RAU conferite al servizio pubblico, sembrerebbe addirittura imporre una tariffazione puntuale in base ai reali conferimenti. Il successivo periodo ridimensiona, tuttavia, l'impressione iniziale, allorquando dispone che debba essere applicato un coefficiente di riduzione proporzionale ai RAU effettivamente avviati al recupero. È evidente, infatti, come quest'ultima indicazione consenta – e anzi presupponga – una tipologia di prelievo articolata su base presuntiva, il che implicherebbe per la sua determinazione l’impiego o l’adattamento del metodo normalizzato introdotto dal D.P.R. n. 158/99. Ma le maggiori incertezze emergono nell’individuazione dei criteri di determinazione di questa futura tariffa. Nel testo di legge non vi è traccia, infatti, di richiami a nessuna delle tariffe già conosciute o previste dall'ordinamento vigente (art. 49, D.Lgs. n. 22/1997, oppure art. 238, D.Lgs. n. 152/2006). La norma precisa soltanto che deve trattarsi di un prelievo determinato dall’amministrazione comunale – e ciò in flagrante contraddizione con il disposto sulla Tia dell’art. 238, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, che trasferisce invece tale competenza alle Autorità d’ambito. La tariffa sui RAU deve inoltre coprire la totalità dei costi di gestione dei servizi RSU, ha la medesima struttura binomia della Tia e le relative quote da addebitare all'utenza dovranno essere quantificate in base alla tipologia dell'attività svolta nonché alle quantità e qualità dei rifiuti prodotti.
In attesa di chiarimenti e di un’auspicabile razionalizzazione della normativa da parte del Legislatore, si profilerebbe quindi all’orizzonte un sistema locale di prelievo RSU fondato addirittura su tre diverse tipologie di entrata.
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Fonte: ambientenergia.info
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