Sotto il profilo della provenienza e dei parametri di riutilizzo, le condizioni sancite dalla nuova direttiva quadro sui rifiuti non prevedono novitą sostanziali rispetto a quelle gią previste dal Dlgs 152/2006.
L'articolo 5 della direttiva 2008/98/Ce reca una definizione di "sottoprodotto" non difforme da quella contenuta nell'articolo 183, comma 1, lettera p) del Codice ambientale, il quale oltre alle condizioni dettate dalla norma comunitaria chiede invece espressamente che "il produttore non intende disfarsi" delle sostanze in questione e che le medesime "abbiano un valore economico di mercato".
(Vincenzo Dragani)
Url : http://www.reteambiente.it/ra/normativa/news/1488_dir98_08_news.htm
Fonte: Reteambiente
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