Stabiliti i criteri per la definizione della tariffa (TIA) ei criteri per l'applicazione delle agevolazioni a favore degli utenti domestici che effettuano il recupero diretto, tramite autocompostaggio, della parte organica
di Sergio Capelli
martedì 09 dicembre 2008 11:42
"Approvazione degli ulteriori criteri per individuare le componenti di costo della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani, nonche' definizione dei criteri per l'applicazione delle agevolazioni a favore degli utenti domestici che effettuano il recupero diretto tramite compostaggio della frazione umida dei rifiuti in attuazione dell'articolo 11 della lr 31/2007". Con queste parole, Manuela Zublena, assessore al Territorio e Ambiente della Regione Valle D'Aosta, ha introdotto la presentazione della deliberazione approvata oggi dalla giunta regionale della Valle D'Aosta in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2007 n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).
"L'articolo stabilisce - ha spiegato l'assessore - in conformita' ai principi generali fissati all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) innanzitutto i criteri per la definizione delle componenti dei costi per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani e, in secondo luogo, i criteri per l'applicazione delle agevolazioni a favore degli utenti domestici che effettuano il recupero diretto, tramite autocompostaggio, della frazione umida dei rifiuti urbani. In particolare, per quanto riguarda i criteri da adottare nella Regione Valle D'Aosta - ha continuato - e che attualmente devono far riferimento a quanto previsto dal Dpr 27 aprile 1999, n. 158, e' stato deciso che, per quanto riguarda i costi operativi di gestione, rappresentati da tutti i costi necessari a garantire lo svolgimento delle attivita' di raccolta, trasporto e trattamento e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati, nonche' per lo svolgimento delle attivita' di spazzamento e lavaggio delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, ad eccezione di quelli riferiti allo spazzamento delle aree poste al di fuori delle zone di tipo A, residenziali e produttive, del Prgc, detratti gli introiti derivanti dagli accordi con il Conai".
"Riguardo invece ai costi comuni - ha proseguito Zublena - si fa riferimento a tutti i costi amministrativi necessari ad assicurare il servizio, quali quelli per il personale delle amministrazioni, i costi di accertamento e riscossione delle tariffe, i costi del contenzioso, ecc., e ai costi per uso del capitale: devono essere assunti a riferimento gli ammortamenti tecnici. Possono, inoltre, non essere conteggiati i costi conseguenti ad investimenti riferiti ad impianti o ad attivita' gestionali sperimentali o innovativi per i quali sono stati ottenuti finanziamenti pubblici o privati. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti (parte fissa), e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entita' dei costi di gestione (parte variabile)".
"La deliberazione riconosce quindi - ha sottolineato l'assessore all'ambiente - per non aumentare la tariffa, la particolarita' del territorio di montagna, consentendo di non conteggiare, nei costi operativi, quelli riferiti allo spazzamento delle aree poste al di fuori delle zone di tipo A (centri storici), e di quelle residenziali e produttive, del Piano regolatore comunale. Nel caso dei costi per l'uso del capitale, la deliberazione prevede la possibilita', al fine di premiare iniziative virtuose, di non conteggiare i costi conseguenti ad investimenti riferiti ad impianti o ad attivita' gestionali sperimentali o innovativi per i quali sono stati ottenuti finanziamenti pubblici o privati. La seconda decisione assunta riguarda le iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi di riduzione progressiva dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili (rappresentati dalla frazione organica e dal materiale cellulosico), secondo quanto previsto anche dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI, del 15 aprile 2003)".
"Sotto questo profilo - ha proseguito l'assessore - e' importante sottolineare il fatto che il compostaggio domestico va definito come modalita' di intervento di riduzione dei rifiuti. E' in coerenza con queste considerazioni che la legge regionale 3 dicembre 2007 n. 31 prevede l'applicazione di agevolazioni sulla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti per gli utenti domestici che effettuano il recupero diretto, tramite auto compostaggio, della frazione umida dei rifiuti urbani. Le agevolazioni riconosciute alle famiglie che praticano il compostaggio domestico alle condizioni stabilite dalla deliberazione riguardano non puo' comunque essere superiore al 25% della quota variabile dovuta dall'utente domestico".
"La percentuale di agevolazione e' stabilita dal sub-Ato - ha spiegato l'assessore all'ambiente - con il regolamento per la determinazione e l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti. In considerazione della quantita' e della qualita' del compost prodotto dagli utenti, il sub-Ato puo' individuare percentuali di agevolazioni da applicare diversificate. Con questi atti concreti la giunta avvia la fase attuativa della normativa regionale dando gli elementi tecnici alle autorita' di sub-Ato per procedere con il proprio Piano e consentire il passaggio dalla tassa alla tariffa. Con questo provvedimento - ha concluso Zublena - si attua altresi' la promozione del principio di riduzione dei rifiuti e la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle famiglie oltreche' un concreto primo riconoscimento di tipo economico a coloro che si adoperano per la riduzione della produzione dei prezzi".
Url : http://www.ecodallecitta.it/notizie.php?id=10597
Fonte: ecodallecitta
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