Un impianto di gassificazione in cui si ottiene gas dai rifiuti attraverso un processo di pirolisi deve essere considerato un impianto di incenerimento anche se non ha una vera e propria linea di incenerimento? E il prodotto gassoso è un rifiuto? Di conseguenza la centrale che utilizza tale gas in aggiunta a combustibile fossile rientra nella disciplina sull’incenerimento?
Queste le domande della Corte finlandese (Korkein hallinto-oikeus) alle quali la Corte di giustizia europea ha risposto con sentenza di alcuni giorni fa: l’impianto di gassificazione è un impianto di coincenerimento e la centrale elettrica che utilizza il gas come combustibile aggiuntivo in sostituzione di combustibili fossili impiegati in prevalenza, non rientra nella sfera di applicazione della direttiva sull’incenerimento. Perché è sulla base della funzione principale dell’impianto che si può definirlo come inceneritore o coinceneritore. E perché la nozione di “rifiuto” - contenuta all’art. 3, punto 1, della direttiva sull’incenerimento dei rifiuti (che rimanda alla disciplina sui rifiuti che è stata da poco modificata) - non riguarda sostanze che si presentano in forma gassosa.
E’ la direttiva sull’incenerimento (la numero 76 del 2000) che fornisce le definizione di “impianto di incenerimento” e di quello di “coincenerimento”. Ed è la nuova direttiva sui rifiuti (la numero 98 del 2008) che definisce la gerarchia della gestione dei rifiuti preferendo il recupero di energia al mero incenerimento - forma di smaltimento e operazione residuale della gestione – (anche se la nuova disciplina sui rifiuti mantiene la possibilità di smaltire i rifiuti attraverso l’incenerimento senza recupero energetico).
E’ pacifico che gli impianti di incenerimento e gli impianti di coincenerimento siano soggetti a regole differenti per quanto riguarda le condizioni di esercizio e i valori limite di emissione loro applicabili. Ma comunque sia, la differenza fondamentale fra i due tipi di impianti (secondo il disposto comunitario) sta nel fatto che un impianto di coincenerimeto ha come funzione principale quella di produrre energia o materiali a partire dai rifiuti ossia utilizzarli come combustibile “normale o accessorio” oppure sottoporli a un “trattamento termico a fini di smaltimento”. Un impianto di incenerimento invece non assolve necessariamente a questa funzione perché pur essendo destinato al trattamento termico dei rifiuti non è detto che recuperi il calore prodotto dalla combustione. Dunque l’elemento di discrimine fondamentale fra le due figure è proprio il recupero di calore e la produzione di energia.
Dalla sua la nuova direttiva sui rifiuti specifica quando gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani possono essere compresi nelle operazioni di recupero: “solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a: 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1 gennaio 2009; 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008” indicando come deve essere calcolata l’efficienza energetica.
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Fonte: Greenreport
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