La nuova disciplina europea sui rifiuti è pronta ora dobbiamo aspettare la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea. La direttiva è stata approvata definitivamente dalla commissione il 20 ottobre 2008 dopo l’approvazione in seconda lettura del 17 giugno del Parlamento europeo.
Andrà a sostituire la direttiva 2006/12/Ce relativa ai rifiuti, la direttiva 91/689/Cee relativa ai rifiuti pericolosi e la direttiva 75/439/Cee concernente l’eliminazione degli oli usati. E dovrà essere recepita dagli Stati membri entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.
Nonostante una maggiore chiarezza nelle definizione delle nozioni di sottoprodotti e materie prime secondarie e la conferma della gerarchia per la quale il recupero di materia è prioritario al recupero energetico, resta invariato, rispetto alla direttiva del 2006, il recupero di energia indicato come prima operazione di recupero - R1 dell’allegato II – e l’incenerimento a terra come forma di smaltimento (D 10 allegato I) – operazione residuale della gerarchia dei rifiuti.
Il legislatore europeo interviene a breve distanza di tempo dall’emanazione dell’ultima direttiva del 2006 con un provvedimento articolato: ritenendo necessaria una completa revisione della disciplina in ambito di rifiuti e cercando di sciogliere quei nodi interpretativi da tempo irrisolti.
In primis la necessità di chiarire la distinzione fra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è (e che quindi esce dalla disciplina dei rifiuti) nonché – sempre nella stessa ottica - di stabilire una chiara e definita distinzione fra le operazioni di recupero e di smaltimento. Stabilisce chiaramente un ordine di priorità tra le diverse forme di recupero inserendo al primo posto il riutilizzo, al secondo il riciclaggio e infine il recupero di altro tipo, e sopratutto distingue nettamente, appunto, il recupero di materia da quello di energia, subordinando quest’ultimo al primo. Tuttavia prevede ancora l’incenerimento a terra come operazione di smaltimento anche se specifica quando gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani possono essere compresi nelle operazioni di recupero ( “solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a : 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1 gennaio 2009; 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008” indicando come deve essere calcolata l’efficienza energetica). In pratica rimane la possibilità di smaltire i rifiuti anche attraverso l’incenerimento senza recupero energetico.
L’intervento legislativo oltre che cercare di precisare i concetti basilari per l’applicazione della disciplina si pone anche l’obiettivo di rafforzare le misure da adottare per la prevenzione della produzione dei rifiuti (anche se a differenza della precedente stesura del testo della direttiva prevede i “programmi di prevenzione” e non più i “piani di prevenzione” che gli Stati membri dovevano attuare entro 18 mesi dall’entrata in vigore della stessa).
Introduce quindi un approccio che tenga conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti e materiali e non soltanto nella fase in cui diventano rifiuti.
Il legislatore europeo introduce infatti l’analisi del ciclo di vita del rifiuto ma solo per i flussi di rifiuti specifici e in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione.
L’approccio basato sul ciclo di vita offre la possibilità agli Stati membri di discostarsi dalla gerarchia quando la valutazione del ciclo di vita e anche dei costi/benefici indichino chiaramente che un’operazione di trattamento alternativo dia risultati migliori per uno specifico flusso di rifiuti (il problema è che mancano i parametri per affermare che un trattamento sia migliore rispetto a un altro).
Il legislatore europeo concentra anche l’attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti per rafforzare il loro valore economico e favorisce il recupero dei rifiuti e l’utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali.
Perché – così come si legge nelle considerazioni della stessa direttiva - l’obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere quella “di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e per l’ambiente”. Per tutto questo la direttiva stabilisce misure per prevenire o ridurre “gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti” e per ridurre “gli impatti complessivi dell’uso delle risorse” (articolo 1).
Ma spetterà agli Stati membri adottare tali misure e raggiungere gli obiettivi predisposti dall’Ue.
In Italia il testo unico ambientale – quello che nella parte quarta prevede la disciplina sui rifiuti – è sottoposto di nuovo a revisione dal Governo.
Quindi, come sempre, non resta che aspettare una evoluzione infinita. Nel frattempo, fra tutte le norme in vigore ( europee e regionali), è il 152 bis approvato a febbraio 2008, che è vigente e cogente. Salvo la marea di decreti non emanati.
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Fonte: Greenreport
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