LIVORNO. Dalla Corte di giustizia europea arriva un’altra condanna per l’Italia e di nuovo per mancata attuazione della disciplina in materia di rifiuti. Stavolta perché il Bel paese ha sottratto a priori i rottami destinati ad attività siderurgiche e metallurgiche e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-Q) dall’ambito di applicazione della legislazione italiana sui rifiuti, sottrazione presente nel decreto 152 (Matteoli), ma ora abrogata.
L’Italia però è venuta meno agli obblighi derivanti alla direttiva nonostante l’abrogazione delle disposizioni perché è intervenuta soltanto dopo la scadenza dei termini fissati nel parere motivato e nel parere motivato complementare, e persino dopo la presentazione del ricorso.
La Corte ritiene che i rottami ferrosi non siano a priori né materie prime secondarie né sottoprodotti. Perché sono semplici residui di produzione e di consumo che rimangono tali fino alla conclusione del processo di recupero completo, che termina con la loro trasformazione in prodotti siderurgici e metallurgici. Dunque l’esclusione a priori ha l’effetto di rendere inapplicabile a tali materiali, in particolare alla loro gestione, al loro deposito e al loro trasporto, la normativa comunitaria sulla tutela dell’ambiente.
Per quanto riguarda invece il Cdr-Q la Corte sostiene che non sia un sottoprodotto e che l’operazione di trattamento dei rifiuti solidi urbani volta ad ottenere il combustibile implica soltanto una mera selezione e mescolanza di rifiuti e dunque non è un processo di fabbricazione di un prodotto. E neanche costituisce il risultato di un recupero completo di rifiuti: un’operazione di recupero può dirsi completa soltanto se ha l’effetto di conferire al materiale in questione le medesime proprietà e caratteristiche di una materia prima e di renderlo utilizzabile nelle stesse condizioni di precauzione rispetto all’ambiente (cosa che il Cdr-Q non ha).
Con la nuova disciplina dei rifiuti il legislatore europeo ha introdotto nel panorama comunitario una nuova nozione di sottoprodotto e per la prima volta di materia prima seconda al fine di precisare cosa è rifiuto e cosa non lo è (anche se la definizione di rifiuto rimane la stessa rispetto alla direttiva precedente).
Il legislatore italiano invece ha riformulato la definizione di sottoprodotto con il Dlgs 04/08.
Ma comunque sia, rimane il fatto che le condizioni necessarie affinché una sostanza possa essere considerata sottoprodotto in Europa e in Italia ma anche materia prima seconda, dovranno essere dimostrate dal produttore per superare la presunzione giuridica di rifiuto (che è norma di stretta interpretazione).
di Eleonora Santucci
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Fonte: Greenreport
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