I Comuni non devono iscriversi all’Albo dei gestori ambientali per la gestione diretta dei propri centri di raccolta dei rifiuti urbani, perché non sono compresi tra i soggetti obbligati per legge all’adempimento. Lo sostiene il Comitato nazionale dei gestori ambientali che - alla luce della nuova disciplina dei centri di raccolta uno dei pochi decreti attuativi emanati del testo unico ambientale - con circolare del 28 ottobre 2008 risponde alle richieste di alcuni Comuni. E’ il decreto ministeriale dell’8 aprile 2008 che detta i requisiti tecnici gestionali del centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (chiamati anche stazioni ecologiche) ossia di quelle aree strutturate, sorvegliate e gestite dove i cittadini possono conferire in sicurezza i rifiuti urbani in particolare quelli ingombranti, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e quelli pericolosi.
Il decreto dunque detta una disciplina univoca e valida su tutto il territorio nazionale per le stazioni ecologiche stabilendo anche le autorizzazioni e le iscrizioni necessarie per la loro costituzione. Stabilisce cioè che il soggetto che gestisce il centro di raccolta debba essere iscritto all’albo nazionale gestori ambientali (articolo 212 del testo unico ambientale così come modificato dal Dlgs 04/08) nella categoria 1 “ Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani”.
La gestione delle stazioni ecologiche può essere svolta non solo direttamente dal Comune, ma anche da un ente terzo gestore a cui il comune affida il servizio. E se il comitato ritiene che il Comune diretto gestore della stazione ecologica è escluso dall’obbligo di iscrizione significa che non lo è il gestore terzo. Quindi in un certo senso il comitato con la sua pronuncia non fa altro che puntualizzare ed esonerare dall’obbligo dell’iscrizione solo il Comune e non il gestore.
Il fatto stesso che il Comitato su stimolo di alcuni enti comunali abbia dovuto specificare questa distinzione sembra riportare al solito problema oramai comune nella realtà italiana: il linguaggio utilizzato dalla normativa spesso è vago, non puntuale e non diretto, tanto che richiede ulteriori interventi interpretativi di ulteriori organi. Il che comporta nella peggiore delle ipotesi l’inapplicazione della disciplina, nella migliore una dilatazione dei tempi nella sua applicazione.
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Fonte: greenreport
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