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Da oggi in vigore le nuove norme Ue sul mercurio


04 December 2008

Oggi entrano in vigore le nuove regole dettate dall’Ue per ridurre l’esportazione di mercurio, mentre dal 15 marzo 2011 sarà vietata l’esportazione e sarà obbligatorio lo stoccaggio anche per composti e miscele a elevato contenuto di mercurio. Il divieto di esportazione costituisce un elemento chiave della strategia Ue di riduzione dell’offerta mondiale di mercurio e di limitazione delle emissioni nell’ambiente di questo metallo pesante estremamente tossico. Per cercare di impedire la reimmissione sul mercato, considera come rifiuto il mercurio non più utilizzato dall’industria dei cloro-alcali, proveniente dalla purificazione del gas naturale o dalle operazioni di estrazione e fusione dei metalli non ferrosi, nonché estratto dal cinabro. Ma i rifiuti viaggiano, possono essere spediti e accolti dai paesi che magari non smaltiscono correttamente. E dunque se da una parte si cerca di risolvere il problema della esportazione, rimane il problema di come e dove smaltire il rifiuto pericoloso.

Nel 2001 l’Ue ha messo fine all’estrazione di mercurio, ma ne resta il più grande esportatore mondiale, coprendo un quarto dell’offerta globale. E se l’uso del mercurio è in calo sia a livello mondiale sia in Europa, è ancora usato nelle miniere d’oro di piccole dimensioni, nell’industria dei cloro-alcali e nella produzione del cloruro di vinile monomero. In Europa comunque il secondo più importante utilizzo di mercurio è dovuto alla fabbricazione degli amalgami dentali.

La nuova legislazione punta ad assicurare il ritiro dalla circolazione di diverse migliaia di tonnellate di mercurio e il loro stoccaggio in condizioni che ne impediscano la fuoriuscita.

Dunque in deroga alla direttiva sulle discariche il mercurio–rifiuto potrà essere stoccato permanentemente in miniere di sale adatte allo smaltimento del mercurio metallico o in formazioni di roccia dura profonde e sotterranee che offrano un livello di sicurezza e confinamento equivalente a quello delle miniere di sale. Le condizioni di stoccaggio in questi luoghi dovrebbero in particolare rispettare i principi della protezione delle acque sotterranee dal mercurio, della prevenzione delle emissioni di vapori di mercurio, dell’impermeabilità delle zone circostanti ai gas e ai liquidi e il principio di uno stabile incapsulamento dei rifiuti alla fine del processo di trasformazione mineraria.

Il mercurio-rifiuto potrà anche essere stoccato temporaneamente per più di un anno in superficie nel rispetto dei principi della reversibilità dello stoccaggio, della protezione del mercurio dall’acqua meteorica, dell’impermeabilità rispetto ai suoli e della prevenzione delle emissioni di vapori di mercurio.

Dopo aver precisato le regole per lo stoccaggio in sicurezza, i divieti e gli obblighi degli Stati, l’Ue sottolinea che il presente regolamento lascia impregiudicato il regolamento relativo alla spedizione di rifiuti. Ma per consentire l’adeguato smaltimento del mercurio metallico nella Comunità – precisa la Commissione – “ le autorità competenti del paese di destinazione e di spedizione sono incoraggiate a evitare di sollevare obiezioni alle spedizioni di mercurio metallico considerato rifiuto”.

Infatti secondo il regolamento sulla spedizione dei rifiuti gli stati di destinazione possono fare obiezioni e opporsi quando la stessa spedizione o lo smaltimento non è conforme ai provvedimenti presi per attuare i principi della vicinanza, della priorità del recupero e della autosufficienza. Un principio che comunque non si applica in caso di rifiuti pericolosi prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantitativi globali annui talmente limitati per cui risulti antieconomico approntare nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in detto Stato membro.

Comunque fino al 15 marzo 2011 gli Stati membri possono mantenere misure nazionali che limitano l’esportazione di mercurio metallico, cinabro, mercurio, cloruro mercuroso, ossido mercurico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, ivi incluse le leghe di mercurio, con una concentrazione di mercurio par ad almeno il 95 % in peso, adottate in conformità della legislazione comunitaria prima del 22 ottobre 2008.

Url : http://www.greenreport.it/contenuti/leggi.php?id_cont=16922
Fonte: Greenreport

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