Nella sofferta vicenda relativa ai Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), come noto, uno dei momenti di maggiore attrito (oltre all´esagerato numero di Consorzi, rectius: sistemi collettivi) è sempre stato rappresentato dalla disciplina di captazione dei Raee medesimi sul territorio.
I Raee sono stati la "testa d´ariete" per semplificare gli adempimenti amministrativi posti in capo alle ecopiazzole comunali (ove recapitano rifiuti urbani ed assimilati anche diversi dai Raee), stante la loro trasformazione terminologica da stoccaggi in centri di raccolta.
A tutt´oggi, l´obbligo di ritiro dei Raee da parte dei distributori (negozianti), a fronte dell´acquisto di un apparecchio nuovo è sospeso al pari delle sanzioni amministrative (da 150 a 400 euro per ogni apparecchio non ritirato o ritirato a titolo oneroso, articolo 16, comma 1, Dlgs 151/2005). Ma il ritiro (captazione) dei Raee da parte della distribuzione costituisce il momento nodale per l´avvio di una seria politica ecologica ed economica dei Raee. Tuttavia, attraverso la proroga di cui all´articolo 30, comma 1, Dl 31 dicembre 2007 n. 248 (cd. "decreto Milleproroghe"), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008, n. 31, l´obbligo di ritiro da parte dei negozianti è slittato dal 20 novembre 2007 al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Dm che individuerà specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto dai centri di raccolta dei Raee ritirati dai distributori (1). Questa specifica "semplificazione" (che se il futuro Dm si mantiene fedele allo schema diramato dal Minambiente, tutto è tranne che semplificazione) è oggetto di un futuro ed apposito Dm.
Il Dm 8 aprile 2008 e le semplificazioni amministrative per le "ecopiazzole"
Sulla Gazzetta ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008 è stato pubblicato il Dm 8 aprile 2008 che reca la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, ex articolo 183, comma 1, lett. cc), Dlgs 152/2006. Questo il titolo del Dm.
Nella parte motiva del provvedimento, si legge che esso è stato emanato in ragione della "ritenuta necessità di definire la disciplina dei centri di raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero o trattamento, i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maiera differenziata dalle utenze e dagli altri soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti".
Come è evidente, il Dm in esame non riguarda solo i Raee, ma una lunga serie di tipologie di rifiuti conferiti alle "ecopiazzole" (dagli imballaggi in carta e cartone ai Raee; dai solventi ai farmaci; dagli oli vegetali agli sfalci e potature), tutti elencati nell´allegato 1, punto 4.2. dello schema di Dm. Si aggiungono i rifiuti speciali assimilati agli urbani, "sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il il disposto di cui all´articolo 195, comma 2, lett. e, Dlgs 152/2006". Tale ultimo inciso reca una chiara ed incontrovertibile conferma della immediata applicabilità dei nuovi confini per l´applicazione del principio dell´assimilabilità.
Il nuovo Dm radica le proprie disposizioni nella nuova definizione di "centro di raccolta" fornita dall´articolo 183, comma 1, lett. cc), Dlgs 152/2006 ed argina la necessità di autorizzazione di tali centri, ripetutamente (e giustamente) ravvisata dalla Corte di Cassazione (2).
La definizione di "centro di raccolta" è stata inserita nel Codice ambientale ad opera del "secondo Correttivo" (Dlgs 4/2008) nei seguenti termini:"area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l´attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento".
Tale definizione (3), pertanto, riconduce le attività che si svolgono nelle "ecopiazzole" ad attività di raccolta propedeutiche al recupero ed allo smaltimento mediante le quali i rifiuti vengono raggruppati in frazioni omogenee.
Al riguardo, non può non ravvisarsi una similitudine "pratica" assoluta con la "messa in riserva" " o con il "deposito preliminare" (rispettivamente attività di recupero R13 e attività di smaltimento D15, all. C e B, parte IV, Dlgs 152/2006), ma tant´è; la definizione legislativa ascrive questo momento alla raccolta. Una sorta di "megacassonetti".
Tuttavia, non ci si può esimere dall´osservare che la regolamentazione di tale disciplina potrà essere richiesta al futuro Governo (ed a ragione) anche da chi vorrà creare "centri di raccolta" non per rifiuti urbani ma per soli rifiuti speciali. Infatti, è il nuovo Dm 8 aprile 2008 che contempla le ecopiazzole comunali (o intercomunali), ma la suindicata definizione legislativa di "centro di raccolta" è riferita ai rifiuti in genere conferiti da altrettanto generici detentori, senza minimamente limitare ai soli rifiuti urbani questa nuova forma di "raccolta".
Pertanto, poiché la disciplina dei centri di raccolta deve essere stabilita con decreto ministeriale, è più che ragionevole ritenere che il Dm 8 aprile 2008 sia solo una parte dell´attuazione.
Ad oggi, in sostanza, il Dm 8 aprile 2008 ha ristretto il campo di applicazione dell´articolo 183, comma 1, lett. cc), Dlgs 152/2006 (come modificato dal Dlgs 4/2008), a meno che non venga emanato un ulteriore decreto anche per i rifiuti speciali, essendo al riguardo l´Esecutivo perfettamente legittimato a farlo, in virtù della nuova definizione di centro di raccolta sopra riportata.
Se così non fosse, sarebbe davvero difficile capire perché la iniziale stesura della lett. cc), dell´articolo 183, come introdotta con la correzione al "Codice ambientale" dal Dlgs 4/2008, era riferita ai rifiuti urbani conferiti dai cittadini, che nella versione in vigore si sono trasformati in generici rifiuti conferiti da generici detentori. Vedremo.
Per il momento, il Dm 8 aprile 2008 è riferito ai soli "centri di raccolta" di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani conferiti ai "centri di raccolta" comunali e intercomunali.
Il sistema autorizzatorio
Il sistema autorizzatorio è piuttosto semplice:
• la realizzazione è autorizzata dal Comune "ai sensi della normativa vigente" (probabilmente quella urbanistica);
• l´allegato 1 declina tutte le modalità gestionali; per le ecopiazzole costituite da cassoni scarrabili sono previste modalità minimali;
• il gestore del centro di raccolta deve essere iscritto all´Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 ("raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimiilati"), previa fideiussione;
• l´idoneità tecnica e la capacità finanziaria saranno deliberate dal Comitato nazionale dell´Albo gestori ambientali entro il 27 giugno 2008 (quindi, fino a quella data sarà impossibile qualsivoglia iscrizione);
• i centri di raccolta già operanti in base a disposizioni regionali o di enti locali (sic!) continuano ad operare e dovranno conformarsi al nuovo Dm 8 aprile 2008 entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione in GU della delibera dell´Albo di cui al punto precedente;
• i centri di raccolta già autorizzati ex articoli 208 e 210, Dlgs 152/2006 continuano ad operare sulla base della relativa autorizzazione, sino alla sua scadenza:
• il deposito non può superare i due mesi; mentre la frazione organica umida va avviata al recupero entro 72 ore.
L´escamotage linguistico, introdotto dal Dlgs 4/2008 (lo stoccaggio che si trasforma in centro di raccolta) risolve anche il problema della Via, poiché la valutazione per la raccolta non è richiesta; il che, però, non può far piacere ai quei centri autorizzati che -anche se pochi- erano, invece, in possesso anche della Via .
Visto da questo angolo visuale, dunque, il Dm ora (e la definizione di "centro di raccolta" introdotta dal Dlgs 4/2008, prima) appare più come una sanatoria per chi non ha voluto osservare la disciplina positiva e, come sempre nelle sanatorie, chi ha lavorato nel rispetto della legge, è stato solo un … esagerato.
Le scritture ambientali
Il nuovo Dm 8 aprile 2008 reca, oltre al citato allegato 1 (ove sono indicati i requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati) altri due allegati e precisamente:
• allegato Ia): scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta
• allegato Ia): scheda rifiuti avviati al recupero/smaltimento dal centro di raccolta.
Si tratta di due documenti che compongono uno "schedario", numerato progressivamente per la contabilizzazine dei rifiuti in ingresso e in uscita per la impostazione dei bilanci di massa, ove devono esser indicati (a cura degli adetti al centro di raccolta) i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al centro e i quantitativi di quelli inviati a recupero/smaltimento (cfr. punto 6.5, allegato I, Dm 8 aprile 2008 in esame).
Come è evidente non si tratta di nessuna sostituzione o eliminazione del registro di carico e scarico di cui all´articolo 190, Dlgs 152/2006, ma solo di due documenti aggiuntivi al registro. Infatti, in nessun parte del nuovo Dm 8 aprile 2008 è stabilito che tali schede tengono luogo del citato registro.
Inoltre,
• poiché l´articolo 190, comma 1, Dlgs 152/2006 (operando di rinvio all´articolo 189, comma 3 del medesimo testo) pone l´obbligo di registro a carico di "Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto";
• poiché la locuzione "a titolo professionale" è stata letta dalla sentenza della Corte di Giustizia 9 giugno 2005 (C-270-03) come "attività ordinaria e regolare";
è evidente come l´obbligo di registro permane in capo ai gestori dei centri di raccolta comunale e come ad esso si aggiunga quello dello "schedario" per i bilanci di massa.
Il formulario soffre le limitazioni di cui alla Circolare 4 agosto 2008, n. 1, punto n).
Restano intatti gli obblighi relativi al Mud.
Conclusioni
È veramente paradossale come a distanza di anni dall´entrata in vigore della prima disciplina organica in materia di rifiuti (Dlgs 22/1997) moltissimi centri di raccolta comunali siano ancora privi di autorizzazioni e di Via. Non sono bastate neanche le sentenze della Corte di Cassazione a fungere da monito ed insegnamento.
Se ne trae una sola conclusione: fare la voce grossa e resistere, prima o poi nell´Italia delle troppe regole inapplicate qualcosa accade, il sistema cede perché (come diceva Padre Dante a proposito del Conte Ugolino) "più della ragion poté il digiuno". Cosa meglio del disastro dei Raee poteva vincere le ultime resistenze?
Quel che più è triste è che tutto questo significa livellare verso il basso cultura e tutela ambientali, anziché innalzare i livelli prestazionali ed ambientali di centri che, per caratteristiche e dimensioni, sono dei veri e propri impianti di gestione a cielo aperto. Possiamo anche cambiargli nome, ma tali rimangono.
Un esempio magnifico di come la gestione sostenibile del territorio resti una opzione, spesso incapace di garantire la tutela ma altrettanto spesso capace di garantire carriere e poltrone a chi, urlando sempre più forte e resistendo strenuamente, ha portato a casa la non necessità dell´autorizzazione ambientale e della Via.
Un fulgido esempio che potrà essere (più che legittimamente) seguito da un possibile Dm per i "centri di raccolta" di rifiuti speciali.
* Paola Ficco è giurista ambientale, docente universitario, direttore responsabile di "Rifiuti - Bollettino di informazione normativa", componente Sezione regionale Toscana Albo nazionale Gestori ambientali"
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(1) La proroga non ha inciso sull´obbligo di iscrizione dei produttori e degli importatori al registro presso le Ccia, per il quale il termine è spirato il 18 febbraio 2008.
(2) Ex plurimis: Corte di Cassazione, III sez. pen.: 18 luglio 2005, n. 26379; 28 settembre 2005, n. 34665; 22 febbraio 2007, n. 7285; 9 marzo 2007, n. 10259.
Da ultimo, Cass. Pen. Sez. III, 8 febbraio 2008, n. 9103 con la quale il Collegio ha altresì ricordato che è da escludersi che tali ecopiazzole possano essere considerate alla stregua di un deposito temporaneo contiguo al luogo di produzione, poiché in alcun modo può ritenersi luogo di produzione dei rifiuti l´intero territorio comunale.
(3) Di più ampia portata rispetto all´altra di cui all´articolo 3, comma 1, lett. t), Dlgs 151/2005 sui Raee ove si legge: "Centri di raccolta Raee: spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di Raee predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati".
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Fonte: greenreport.it
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