E’ stata adottata la Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente, con la quale la Comunità obbliga gli Stati membri a prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell’ambiente. In particolare, una tutela efficace dell’ambiente esige sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l’ambiente, che possono provocare un deterioramento della qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora. Poiché l’obiettivo può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del Trattato.
La direttiva definisce reato, tra l’altro, le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza:
* lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino il decesso o lesioni gravi alle persone o danni alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque;
* la raccolta, il trasporto , il recupero o lo smaltimento di rifiuti nonché l’attività effettuata in quanto commerciante (gestione dei rifiuti) che provoca i medesimi effetti del punto precedente;
* la spedizione di rifiuti;
* l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose.
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Fonte: Rivistagiuridica ACI
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