Ai fini del deposito temporaneo è luogo di produzione dei rifiuti non solo quello in cui gli stessi sono prodotti ma anche quello nella materiale disponibilità dell'impresa
(di Lavinia Basso)
È questo il parere della Corte di Cassazione che con sentenza 9 dicembre 2008, n. 45447 ha statuito che il costruttore che sposti i propri rifiuti da un luogo all'altro del medesimo cantiere, e quindi del medesimo perimetro aziendale, non viola la disciplina sul deposito temporaneo in quanto si tratta del medesimo luogo di produzione degli stessi.
La circostanza che i rifiuti venissero spostati di volta in volta da una zona all'altra all'interno del medesima area oggetto di lottizzazione non è di per sè sufficiente a far ritenere sussistente la violazione sul deposito temporaneo di rifiuti.
documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 9 dicembre 2008, n. 45447
Rifiuti - Deposito temporaneo - Luogo di produzione - Nozione
Url : http://www.reteambiente.it/news/11089/deposito-temporaneo-e-luogo-di-produzione-anche-q/
Fonte: Reteambiente
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