La qualificazione di un materiale come sottoprodotto o come materia prima secondaria e la conseguente esclusione dalla disciplina sui rifiuti, opera solo qualora il produttore o detentore non si disfi del materiale.
Così chiarisce la Cassazione con la sentenza 19 settembre 2008 n. 35911 aggiungendo che la sola circostanza che altri acquistino i rottami ferrosi per riutilizzarli non fa venir meno la loro natura di rifiuto allorchè il produttore, comunque, se ne sia disfato.
Ciò vale sia sulla base della normativa pregressa, sia sulla base di quella attulmente vigente di cui al Dlgs 3 aprile 2006, n. 152.
Autore: Lavinia Basso
Url : http://www.reteambiente.it/ra/normativa/news/1211_cass35911_08_news.htm
Fonte: Reteambiente
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