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Centri di raccolta rifiuti urbani: pubblicata la disciplina in Gu


01 May 2008

I centri di raccolta dei rifiuti urbani finalmente hanno una loro disciplina univoca e valida su tutto il territorio nazionale: pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto ministeriale dell’8 aprile che detta i requisiti tecnici gestionali del centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e stabilisce le autorizzazioni e le iscrizioni necessarie per la loro costituzione.

Scarica il DM 8 Aprile 2008

Un centro di raccolta (chiamato anche stazione ecologica) è un’area strutturata, sorvegliata, presidiata e gestita dove i cittadini possono conferire in sicurezza i rifiuti urbani in particolare quelli ingombranti, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e quelli pericolosi (che non possono essere gettati nei tradizionali cassonetti dell’isola ecologica). E’ un’area dove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, di trattamento e per le frazioni non recuperabili di smaltimento dei rifiuti conferiti in maniera differenziata.

Dunque è un servizio a disposizione della comunità per incrementare la raccolta differenziata, disincentivare l’abbandono abusivo dei rifiuti sul territorio comunale e per agevolare anche il recupero del rifiuto. Del resto nella gerarchia della gestione dei rifiuti al secondo posto dopo la prevenzione della produzione dei rifiuti troviamo il recupero prima di materia poi di energia, e in ultima istanza le operazioni di smaltimento. Dove per gestione si intende non solo il trasporto, il recupero e lo smaltimento, ma anche la raccolta del rifiuto ossia l’operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto. E in questo caso la raccolta a cui si fa riferimento è quella differenziata: la raccolta cioè “idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia”.

Dunque per la valorizzazione del rifiuto come materia sono necessari anche i centri di raccolta così come gli impianti di recupero dove trasferire i rifiuti raccolti in maniera differenziata. Per questo il Dm prevede che la realizzazione dei centri di raccolta sia approvata dal comune territorialmente competente e che il soggetto che gestisce il centro sia iscritto all’Albo gestori dei rifiuti ambientali nella Categoria 1 “Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani”.

Ai fini dell’iscrizione poi sarà il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali a stabilire con propria delibera - entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto – i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria. I soggetti già iscritti alla Categoria 1 non saranno tenuti a presentare ulteriori garanzie finanziarie ma dovranno integrare la loro iscrizione per l’attività di “gestione dei centri di raccolta”. Naturalmente i centri e i loro gestori dovranno essere autorizzati e quei centri già istituiti prima dell’entrata in vigore del Dm potranno continuare a operare sulla base della precedente autorizzazione.

Scarica il DM 8 Aprile 2008

Url : http://www.greenreport.it/contenuti/leggi.php?id_cont=13263
Fonte: greenreport.it

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