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      <title>News Borsa Rifiuti</title>
      <link>http://borsarifiuti.com/RSS/news.phpsc</link>
      <description>Sito BorsaRifiuti, News</description>
      <language>IT-it</language>
      <copyright>GARWER s.r.l. 2005</copyright>
	  <pubDate>ven, 22 gen 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
      <lastBuildDate>ven, 22 gen 2010 10:31:34 +0100</lastBuildDate>
            	  <item>
		 <title><![CDATA[EUROPA: SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE]]></title>
         <link>http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/1B4-764-E3B</link>
         <description><![CDATA[Il Regolamento (UE) n. 15/2010 della Commissione, del 7 gennaio 2010, recante modifica dell&#039;allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull&#039;esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, &egrave; pubblicato sulla GUUE L6 del 9-1-10.]]></description>
         		 		 <pubDate>ven, 22 gen 2010 10:31:34 +0100</pubDate>      		  </item>
	  	  <item>
		 <title><![CDATA[EUROPA: RIFIUTI ORGANICI]]></title>
         <link>http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/6C7-6B9-D4B</link>
         <description><![CDATA[Sulla GUUE C318 del 23-12-09 &egrave; pubblicato il Parere 2009/C 318/18 del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro verde - La gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell&#039;Unione europea.]]></description>
         		 		 <pubDate>ven, 22 gen 2010 10:30:34 +0100</pubDate>      		  </item>
	  	  <item>
		 <title><![CDATA[RIUTILIZZO DELLA SANSA DI OLIVA]]></title>
         <link>http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/85D-79C-4E5</link>
         <description><![CDATA[Se &egrave; vero che nella parte seconda, sezione quarta, allegato 10 del D. Lgs. n. 152/2006 (caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di riutilizzo), alla lettera f, si fa effettivamente riferimento alla sansa di oliva disoleata, occorre, tuttavia, che la sansa in questione, per essere utilizzata come combustibile, abbia “caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenute dal trattamento delle sanse vergini con n_ esano per l’estrazione dell’olio di sansa e da successivo trattamento termico” e che i “predetti trattamenti siano effettuati all’interno del medesimo impianto”. 
Cass. Sez. III n. 773 del 11 gennaio 2010 (Ud. 25 nov. 2009).]]></description>
         		 		 <pubDate>ven, 22 gen 2010 10:21:34 +0100</pubDate>      		  </item>
	  	  <item>
		 <title><![CDATA[SOSTANZE PERICOLOSE: IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE]]></title>
         <link>http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/E19-BDF-6CA</link>
         <description><![CDATA[Regolamento (UE) n. 15/2010 della Commissione, del 7 gennaio 2010, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose]]></description>
         		 		 <pubDate>ven, 22 gen 2010 10:17:52 +0100</pubDate>      		  </item>
	  	  <item>
		 <title><![CDATA[LIBERA CIRCOLAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI]]></title>
         <link>http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/DB4-529-4B2</link>
         <description><![CDATA[La normativa statale di riferimento (identificabile, come detto, sia nel D.Lgs. n. 22/1997 che nel vigente D.Lgs. n. 152/2006) abilita le Regioni a prevedere limitazioni alla libera circolazione dei rifiuti speciali. Ed infatti, sia l’art.22 del c.d. decreto Ronchi, sia l’art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006, nel disciplinare i piani regionali di gestione del ciclo dei rifiuti, stabiliscono che tali atti debbono prevedere, fra le altre cose “…il complesso delle attivit&agrave; e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicit&agrave; e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all&#039;interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all&#039;articolo 200, nonch&eacute; ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti…”.]]></description>
         		 		 <pubDate>ven, 22 gen 2010 10:16:43 +0100</pubDate>      		  </item>
	  	  <item>
		 <title><![CDATA[DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI]]></title>
         <link>http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/D97-262-4CB</link>
         <description><![CDATA[Il deposito controllato o temporaneo &egrave; libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti, ( ad eccezione degli adempimenti in tema di registri di carico e scarico e del divieto di miscelazione) anche se sempre soggetto ai principi di precauzione ed azione preventiva che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti. In difetto di anche uno dei menzionati requisiti, il deposito non pu&ograve; ritenersi temporaneo, ma deve essere considerato: deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti &egrave; prodromico ad una operazione di smaltimento che , in assenza di autorizzazione o comunicazione, &egrave; sanzionata penalmente dall’art.256 c.1 DLvo 152/2006); messa in riserva, se il materiale &egrave; in attesa di una operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dall’art. 256 c.l DLvo 152/2006); deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Tale condotta &egrave; sanzionata come illecito amministrativo se posta in essere da un privato e come reato contravvenzionale se tenuta da un responsabile di enti o titolare di impresa (artt.255 ci, 256 c.2 DLvo 152/2006). Quando l’abbandono dei rifiuti &egrave; reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno pu&ograve; essere qualificato come discarica abusiva.
Cass. Sez. III n. 49911 del 30 dicembre 2009 (Cc.10 nov. 2009)]]></description>
         		 		 <pubDate>ven, 22 gen 2010 10:15:47 +0100</pubDate>      		  </item>
	  	  <item>
		 <title><![CDATA[SISTRI]]></title>
         <link>http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/4BD-77D-755</link>
         <description><![CDATA[MINISTERO DELL&#039;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  DECRETO 17 dicembre 2009
Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita&#039; dei rifiuti, ai sensi dell&#039;articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell&#039;articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
GU n. 9 del 13-1-2010 - Suppl. Ordinario n.10]]></description>
         		 		 <pubDate>ven, 22 gen 2010 10:13:35 +0100</pubDate>      		  </item>
	  	  <item>
		 <title><![CDATA[LOCALIZZAZIONE IMPIANTI RIFIUTI: IL CONSIGLIO DI STATO RIBADISCE LE COMPETENZE]]></title>
         <link>http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/332-C42-A2C</link>
         <description><![CDATA[La Regione pu&ograve; escludere - anche in modo assoluto - che le attivit&agrave; di recupero di rifiuti possano essere localizzate in zone soggette a vincolo paesaggistico (come ad esempio, a distanza inferiore a 1.000 metri da beni culturali singolarmente individuati). E la Provincia pu&ograve; negare il permesso di costruire un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi all&#039;interno di un capannone gi&agrave; costruito. Lo ribadisce il Consiglio di Stato con sentenza dello scorso mese confermando la pronuncia del Tribunale amministrativo della Lombardia.]]></description>
         		 		 <pubDate>ven, 22 gen 2010 10:06:16 +0100</pubDate>      		  </item>
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		 <title><![CDATA[ADDITIVI ALIMENTARI]]></title>
         <link>http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/44E-201-59B</link>
         <description><![CDATA[Sul SO alla GU n. 5 del 8-1-2010 &egrave; pubblicato il DM 11 novembre 2009, n. 199: &quot;Regolamento recante recepimento delle direttive n. 2008/60/CE, n. 2008/84/CE, n. 2008/128/CE e n. 2009/10/CE, riguardanti i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari&quot;.]]></description>
         		 		 <pubDate>ven, 22 gen 2010 10:04:33 +0100</pubDate>      		  </item>
	  	  <item>
		 <title><![CDATA[FINANZIARIA 2010: DISPOSIZIONI AMBIENTALI]]></title>
         <link>http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/000-DC6-739</link>
         <description><![CDATA[La Legge Finanziaria per il 2010, n. 191 del 23 dicembre 2009, &egrave; stata pubblicata sulla GU del 30 dicembre 2009, n. 302. Tra le pochissime disposizioni, in esso contenute, riguardanti la materia ambientale, si segnalano: l&#039;incremento del Fondo per la tutela dell&#039;ambiente e un programma triennale per l&#039;efficienza energetica (e l&#039;agroalimentare) nel Sud Italia. Il provvedimento, invece, non contiene alcuno stanziamento a favore della lotta ai cambiamenti climatici, e non si esprime sulla futura copertura della detrazione Irpef del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (mentre conferma la detrazione del 36% per le ristrutturazione edilizie).]]></description>
         		 		 <pubDate>ven, 22 gen 2010 10:03:29 +0100</pubDate>      		  </item>
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